L’art. 44 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, a norma del quale le deliberazioni del Consiglio nazionale forense e quelle dei Consigli dell’Ordine locali sono sottoscritte dal presidente e dal segretario, non è stato abrogato dall’art. 6 della legge 6 agosto 1977 n. 532, il quale, nel sostituire l’ultimo comma dell’art. 132 cod. proc. civ., ha stabilito, tra l’altro, che la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore.
Cassazione Civile, sentenza del 16 marzo 1995, n. 3056, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Marotta R- P.M. Amirante F (Conf.)
0 Comment