La sussistenza di una delle cause di incompatibilità della professione di avvocato previste dalla legge professionale determina la non iscrizione o, se si tratta di professionista già iscritto, la cancellazione dall’albo, salvo le eventuali violazioni di natura deontologica connesse e conseguenti. Inoltre, un’altra importante ricaduta, derivante dall’esercizio della professione forense in situazione di incompatibilità, è l’impossibilità di costituire un valido rapporto previdenziale con la Cassa Forense, con il conseguente venir meno di diritti del soggetto, illegittimamente iscritto, in riferimento al rapporto previdenziale, anche se l’incompatibilità non dovesse essere accertata.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Mancino), SS.UU., sentenza n. 35981 del 27 dicembre 2023
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 35981 del 27 Dicembre 2023 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 46 del 27 Marzo 2023
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