Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’ordine degli avvocati, il procedimento relativo e gli atti adottati hanno natura amministrativa (e amministrativo è l’atto che lo definisce), pur se l’incidenza delle conseguenze della responsabilità disciplinare sull’esercizio dei diritti fondamentali ha imposto l’adozione di modelli procedimentali propri della giurisdizione, quali la tutela del contraddittorio e la possibilità di disporre di una difesa tecnica. Da ciò deriva che la violazione delle norme che regolano il procedimento disciplinare davanti ai Consigli dell’ordine territoriali non configura un “vitium in procedendo” in senso stretto, che consenta, oltre alla sua deducibilità per la prima volta in cassazione, un diretto esame degli atti da parte del giudice di legittimità: i vizi del provvedimento che definisce il procedimento disciplinare davanti al Consiglio territoriale, pertanto, debbono costituire oggetto di specifiche doglianze fatte valere con il ricorso al Consiglio nazionale forense, il giudizio davanti al quale s’instaura, incontestabilmente, attraverso un meccanismo di tipo impugnatorio, ricavabile dall’art. 54, n. 1, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 2004, n. 23000, sez. U- Pres. Criscuolo A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Gambardella V (Conf.)
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