La natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento disciplinare che si svolge davanti al Consiglio dell’Ordine locale impedisce che, in presenza di una disciplina diversa, si applichino automaticamente ad esso norme proprie del procedimento giurisdizionale. Pertanto, nel procedimento disciplinare, essendo il termine di comparizione specificamente disciplinato dagli artt. 45 del R.D. 27 novembre 1933 n. 1578 e 47 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, non è ammissibile l’applicazione analogica dell’art. 163 bis cod. proc. CIV..
Cassazione Civile, sentenza del 16 marzo 1995, n. 3056, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Marotta R- P.M. Amirante F (Conf.)
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