Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente inammissibile, in riferimento alle disposizioni costituzionali (art. 24 e 111 della Costituzione) e convenzionali (art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) che garantiscono il diritto di difesa e il giusto processo, la questione di legittimità costituzionale delle norme, contenute nell’Ordinamento professionale forense (R.D.legge 27 novembre 1933, n. 1578), relative alla posizione del Consiglio locale dell’Ordine e al procedimento che dinanzi ad esso si svolge, trattandosi di questione sollevata sul presupposto della natura giurisdizionale del relativo procedimento e accampando la violazione dei principi che connotano la giurisdizione.
Cassazione Civile, sentenza del 23 gennaio 2004, n. 1229, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Proto V- P.M. Maccarone V (Conf.)
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