Con riguardo all’attività degli avvocati dipendenti da enti pubblici, abilitati unicamente al patrocinio per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro attività, il rilascio della procura ha effetto esclusivamente per la durata del sottostante rapporto di pubblico impiego e viene meno col cessare di questo, senza alcuna ultrattività, determinando il venir meno altresì della elezione di domicilio, con conseguente ritualità della notifica dell’impugnazione fatta alla parte personalmente.
Cassazione Civile, sentenza del 09 giugno 2004, n. 10913, sez. Lavoro- Pres. Dell’Anno P- Rel. Lamorgese A- P.M. Destro C (Conf.)
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