L’iscrizione nell’elenco speciale (annesso all’albo) di cui all’art. 3, ultimo comma, lettera b), del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, essendo prevista per gli avvocati degli uffici legali degli enti indicati nel precedente secondo comma, presuppone che la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale si realizzi mediante il suo inquadramento in detto ufficio, che non avvenga a titolo precario e non sia del tutto privo di stabilità. Non è configurabile siffatto inquadramento quando la destinazione all’ufficio legale dell’ente sia liberamente revocabile dall’autorità amministrativa che la ha disposta, essendo invece necessario, ai fini della iscrizione, che la cessazione di tale destinazione sia consentita solo sulla base di circostanze e/o di criteri prestabiliti.
Cassazione Civile, sez. U, 06 luglio 2005, n. 14213- Pres. Nicastro G- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Conf.)
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