Al fine di una reale e piena esplicazione del diritto di difesa, la funzione di grande rilievo sociale dell’avvocato assume una peculiare importanza nell’esercizio della giurisdizione, la quale non può, pertanto, svolgersi senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall’esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell’operato della classe forense.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Vincenti), SS.UU., sentenza n. 2075 del 19 gennaio 2024
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Vincenti), SS.UU., sentenza n. 2077 del 19 gennaio 2024
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