L’avvocato “stabilito” è iscritto in due albi: quello speciale in Italia e quello del Paese di provenienza

Per l’esercizio della professione forense in Italia quale avvocato «stabilito», il legale straniero deve ottenere l’iscrizione in una sezione speciale dell’albo costituito nella circoscrizione del Tribunale in cui i professionisti comunitari, che intendono esercitare stabilmente in Italia, hanno fissato la residenza o il domicilio professionale. I requisiti per tale iscrizione consistono in un vero e proprio rimando all’ordinamento di origine del professionista: da un lato, infatti, l’ottenimento della stessa è subordinato all’iscrizione del cittadino comunitario presso la competente organizzazione o Autorità nello Stato di origine; dall’altro lato, l’avvocato «stabilito» deve successivamente presentare al Consiglio dell’ordine competente (come sopra individuato), con cadenza annuale, un attestato di iscrizione all’organizzazione professionale di appartenenza, o una dichiarazione sostitutiva, di data non anteriore a tre mesi. In definitiva, il professionista stabilito si troverà iscritto in due diversi albi: quello speciale in Italia e quello del Paese di provenienza.

Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019

abc, Giurisprudenza Cassazione

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