Per l’esercizio della professione forense in Italia quale avvocato «stabilito», il legale straniero deve ottenere l’iscrizione in una sezione speciale dell’albo costituito nella circoscrizione del Tribunale in cui i professionisti comunitari, che intendono esercitare stabilmente in Italia, hanno fissato la residenza o il domicilio professionale. I requisiti per tale iscrizione consistono in un vero e proprio rimando all’ordinamento di origine del professionista: da un lato, infatti, l’ottenimento della stessa è subordinato all’iscrizione del cittadino comunitario presso la competente organizzazione o Autorità nello Stato di origine; dall’altro lato, l’avvocato «stabilito» deve successivamente presentare al Consiglio dell’ordine competente (come sopra individuato), con cadenza annuale, un attestato di iscrizione all’organizzazione professionale di appartenenza, o una dichiarazione sostitutiva, di data non anteriore a tre mesi. In definitiva, il professionista stabilito si troverà iscritto in due diversi albi: quello speciale in Italia e quello del Paese di provenienza.
Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 3706 del 07 Febbraio 2019 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 85 del 27 Luglio 2018
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