L’avvocato stabilito deve usare il titolo professionale di origine evitando di ingenerare confusione con il titolo di avvocato

Nell’esercizio della professione, l’avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine (indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine), in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato, specificandosi, in via rafforzativa, che all’indicazione del titolo professionale l’avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l’iscrizione presso l’organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine.

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Carrato), SS.UU., sentenza n. 2068 del 19 gennaio 2024

abc, Giurisprudenza Cassazione

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