L’avvocato “stabilito” deve indicare per intero il titolo di origine (senza ingenerare confusione con il titolo di “avvocato” tout court)

L’avvocato comunitario «stabilito», il quale abbia conseguito un titolo professionale che lo abiliti all’esercizio della professione forense nel proprio ordinamento, può esercitare in Italia la professione di avvocato utilizzando, però, il titolo di origine, che va indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di provenienza; il titolo, inoltre, deve essere utilizzato in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (che è prerogativa dei professionisti italiani o di quella particolare categoria di avvocati comunitari «stabiliti» che abbia raggiunto l’«integrazione»).

Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019

abc, Giurisprudenza Cassazione

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