L’avvocato che intenda impugnare una decisione del Consiglio nazionale forense, emessa in sede disciplinare, può personalmente sottoscrivere il ricorso e partecipare alla discussione orale davanti alla Suprema Corte, pur senza essere iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, trovando al riguardo applicazione gli artt. 66 e 67 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, le cui disposizioni, legittimamente emanate in base alla delega recata dall’art. 101 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, hanno carattere speciale rispetto all’art. 365 cod. proc. civ.. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 30/12/2009)
Cassazione Civile, sez. Unite, 18-11-2010, n. 23288- Pres. VITTORIA Paolo- Est. SEGRETO Antonio- P.M. CENICCOLA RAFFAELE
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