La sentenza del CNF, che dispone la sospensione disciplinare dall’esercizio della professione, è esecutiva dal giorno successivo alla notifica della sentenza stessa all’incolpato (art. 62 L. n. 247/2012), il quale da tale momento è quindi privo di jus postulandi, ivi compreso il potere di effettuare notifiche in proprio ai sensi della legge n. 53 del 1994, a pena di nullità rilevabile d’ufficio (art. 11 L. n. 53 cit.). (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Cassazione, rilevato che la notifica del ricorso avverso la sentenza di sospensione del CNF era stata effettuata in proprio dall’avvocato, ha dichiarato la nullità della notifica stessa e quindi l’inammissibilità dell’impugnazione).
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Scoditti), SS.UU, sentenza n. 7499 del 8 marzo 2022
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 7499 del 08 Marzo 2022 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 134 del 25 Giugno 2021
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