Incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Valitutti), SS.UU, sentenza n. 14233 del 8 luglio 2020
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 14233 del 08 Luglio 2020 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 64 del 29 Luglio 2019
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