Ai sensi degli artt. 56 co. 3 R.D.L. n. 1578/1933, nonché 66 e 67 R.D. n. 37/1934 (che hanno carattere derogatorio rispetto al disposto dell’art. 365 cpc), l’avvocato che intenda impugnare con ricorso per Cassazione la decisione del Consiglio nazionale forense può farsi assistere da un avvocato cassazionista munito di procura speciale, ovvero sottoscrivere personalmente il ricorso e partecipare alla discussione orale avanti la Corte, pur non essendo iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti dinanzi le giurisdizioni superiori, purché non sia stato sospeso, con pronuncia esecutiva, dall’esercizio della professione (Nel caso di specie trattavasi di impugnazione avverso il rigetto della domanda di iscrizione nell’elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio).
Corte di Cassazione (pres. Frasca, rel. Grasso), SS.UU., ordinanza n. 35130 del 15 dicembre 2023
NOTA:
In arg. si segnalano, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 66 del 26 aprile 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 146 del 26 settembre 2022 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 3 luglio 2015, n. 94, secondo cui la deroga all’art. 365 cpc di cui in massima sarebbe limitata alla materia disciplinare.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 35130 del 15 Dicembre 2023 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense del 09 Gennaio 2023
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