L’avvocato che assume le funzioni di addetto al Servizio giuridico del Consiglio dell’Unione europea, con sede in Bruxelles, è obbligato a risiedere nel luogo ove ha sede detto Servizio e, svolgendo la relativa attività con carattere di esclusività, poichè non può espletare attività in favore di altri soggetti, ha diritto di ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo ordinario, presso il Consiglio dell’Ordine locale nel cui ambito è compreso il Comune presso il quale è registrata la di lui posizione anagrafica di cittadino italiano residente all’estero (AIRE): tale iscrizione – prevista dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, in favore degli avvocati addetti agli uffici legali di enti aventi sede in un Paese membro della CE – neppure è subordinata alla conservazione del domicilio professionale nella circoscrizione originaria, dato che, a seguito dell’inserimento nella struttura organizzativa del Consiglio dell’Unione europea, la cui sede è ubicata in uno Stato estero (Belgio), l’attività dell’interessato è necessariamente svolta in un luogo diverso da quello originario.
Cassazione Civile, sentenza del 04 maggio 2004, n. 8437, sez. U- Pres. Giustiniani V- Rel. Napoletano G- P.M. Palmieri R (Conf.)
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