L’avvocato “comunitario” (stabilito o integrato) che eserciti in Italia è soggetto a tutte le norme nazionali che disciplinano la professione forense

Il D.Lgs. n. 96/2001 (emanato in adempimento della direttiva 16 febbraio 1998 n. 98/5) ha introdotto, ai fini della possibilità di esercizio della professione forense in Italia, la figura dell’avvocato «comunitario», alla base della quale è posto l’ottenimento di un titolo professionale equiparabile a quello italiano nel proprio Paese di origine e, quindi, l’abilitazione all’effettivo esercizio della professione in quello Stato. In particolare, l’avvocato comunitario è soggetto a tutte le norme legislative, professionali e deontologiche italiane che disciplinano la professione forense, nonché a tutte le norme relative alle incompatibilità che riguardano la professione di avvocato.

Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019

abc, Giurisprudenza Cassazione

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