È inammissibile l’impugnazione avente ad oggetto l’asserita violazione dei criteri dettati dal Reg. CNF n. 2/2014 per la composizione della sezione del CDD, allorché non sia specificato in dettaglio chi fossero i componenti che, in base al citato regolamento, avrebbero dovuto comporre la sezione disciplinare e quali invece in maniera illegittima ne abbiano fatto parte.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4840 del 25 febbraio 2025
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Arnau Leonardo), sentenza n. 102 del 27 Marzo 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Melani Graverini Piero), sentenza n. 138 del 18 Luglio 2020.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 4840 del 25 Febbraio 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 196 del 13 Maggio 2024
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