Il principio della non deducibilità, per la prima volta in sede di legittimità, di questioni o di temi di contestazione che comportino la necessità di nuovi accertamenti o di valutazione di fatti, desumibile dall’art. 360 Cod. proc. civ., trova applicazione anche con riguardo al ricorso alle sezioni unite della suprema corte avverso le decisioni in materia disciplinare del consiglio nazionale forense il quale è soggetto alle norme del rito civile, in difetto di diversa previsione contenuta nell’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, o nelle disposizioni integrative e di attuazione di cui al R.D. 22 gennaio 1934 n. 37.
Cassazione Civile, sentenza del 12 marzo 1980, n. 1639, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. CALECA A- P.M. GRIMALDI F (CONF)
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