L’accertamento sul carattere permanente dell’illecito e sulla sua cessazione costituisce accertamento di fatto non sindacabile in Cassazione

L’accertamento sul carattere permanente dell’illecito e sulla cessazione dello stesso costituisce accertamento di fatto non sindacabile in sede di Legittimità atteso che, ai sensi dell’art. 36 comma 6 della legge n. 247 del 2012, ma già ai sensi dell’art. 51 del r. d.l. n. 1578 del 1933, può essere proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge con la conseguenza che l’accertamento del fatto anche con riguardo alla cessazione della sua permanenza non può essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Tricomi), SS.UU., ordinanza n. 11519 del 2 maggio 2025

Giurisprudenza Cassazione

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