Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati e procuratori, l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta della sanzione opportuna appartengono all’esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi, le cui determinazioni al riguardo sfuggono al controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare in modo avulso dai fini per cui è stato conferito.
Cassazione Civile, sentenza del 19 gennaio 1993, n. 634, sez. U- Pres. Vela A- Rel. Di Ciò V- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf)
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