Il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata”, al fine dell’iscrizione nell’albo dei procuratori legali, può essere autonomamente accertato e valutato dal consiglio nazionale forense, anche in base ad elementi diversi da quelli posti dal consiglio dell’ordine a fondamento della decisione impugnata, atteso che il predetto consiglio nazionale e giudice anche del merito, non soltanto di legittimità.
Cassazione Civile, sentenza 01-07-1980, n. 4130, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. DORSI V- P.M. SAJA F (CONF)
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