Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati e procuratori, l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta della sanzione opportuna appartengono all’esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi, le cui determinazioni al riguardo sfuggono al riesame di legittimità, salvo che si traducano in palese sviamento di potere, ossia nell’esercizio del potere disciplinare in modo manifestamente insuscettibile di ricollegarsi ai fini per cui esso è stato conferito.
Cassazione Civile, sentenza del 06 aprile 2001, n. 150, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Altieri E- P.M. Cinque A (conf.)
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