Nella cornice degli obblighi deontologici di lealtà, correttezza e probità che improntano l’agire professionale e i valori caratterizzanti la professione, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, incaricato altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, non provveda a compensarlo ove non adempia il cliente (art. 43 cdf). Si tratta, in particolare, di illecito deontologico permanente, che perdura fino alla rimozione della situazione antigiuridica in atto, ovvero al più tardi con la pronuncia disciplinare di primo grado, da cui inizia a decorrere il termine prescrizionale di cui art. 56 legge n. 247 del 2012.
Corte di Cassazione (pres. Cirillo, rel. Mancino), SS.UU., ordinanza n. 4850 del 25 febbraio 2025
NOTA
In senso conforme, CNF n. 215/2024, CNF n. 2/2013.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 4850 del 25 Febbraio 2025 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 215 del 27 Maggio 2024
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