La determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità di ogni doglianza che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del Consiglio nazionale forense in ordine al tipo e all’entità della sanzione applicata.
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 13456 del 29 maggio 2017
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 15203 del 22 luglio 2016, Cassazione Civile, sentenza del 18 marzo 1999, n. 148, Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1995, n. 4209.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 13456 del 29 Maggio 2017 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 240 del 26 Luglio 2016
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