Non può essere sindacata dalla Corte suprema di Cassazione, in sede di legittimità, l’entità della sanzione inflitta, in un procedimento disciplinare, dal Consiglio Nazionale Forense, in quanto rientra nei poteri degli organi disciplinari lo stabilire quali tra le sanzioni previste dalla legge meglio risponda alla gravità ed alla natura della trasgressione, tenuto conto dei procedimenti morali e disciplinari dell’incolpato, senza che, nell’applicazione di una, anziché di un’altra, delle sanzioni previste possa riscontrarsi una violazione di legge.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Rossetti), SS.UU, sentenza n. 10446 del 31 marzo 2022
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 10446 del 31 Marzo 2022 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 181 del 25 Ottobre 2021
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