Non è consentito alle sezioni unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Ne deriva che anche la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito ovvero in assenza di motivazione.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 10852 del 23 Aprile 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 166 del 19 Settembre 2020
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