La tipicità dell’illecito deontologico è soltanto tendenziale

Per l’illecito disciplinare dei professionisti non trova applicazione il principio di stretta tipicità dell’illecito proprio del diritto penale, e non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali la cui concretizzazione – e conseguente valutazione – è affidata all’autonomia dell’ordine professionale. Infatti, la Corte non può sostituirsi all’organo disciplinare nel valutare se una determinata condotta rientri o meno in una previsione disciplinare di portata generale qual è quella ritenuta dal CNF con riguardo agli atti lesivi “del decoro e della dignità” professionali. Per converso, la Corte può sindacare, sotto il profilo della violazione di legge, la ragionevolezza con cui l’organo disciplinare ha ricavato, dalla previsione deontologica generale, il precetto da applicare al caso concreto.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Terrusi), SS.UU., sentenza n. 28705 del 7 novembre 2024

Giurisprudenza Cassazione

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