Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. e rel. Picchioni – sentenza n. 255 del 28 dicembre 2017).
Corte di Cassazione (pres. Mammone, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 30868 del 29 novembre 2018
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 30868 del 29 Novembre 2018 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 255 del 28 Dicembre 2017
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