In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, attesa la funzione giurisdizionale svolta dal Consiglio Nazionale Forense, il successivo accertamento dell’ineleggibilità di uno o più dei suoi componenti non influisce sulla validità originaria della pronuncia di tale organo, in quanto la decisione, se già pubblicata, resta a regolare la vicenda, mentre, in relazione a decisione adottata e non ancora depositata, il presidente ed il segretario mantengono il potere-dovere di provvedere alle debite sottoscrizioni ai fini della pubblicazione, in forza del principio di conservazione degli atti e, in particolare, dei provvedimenti giurisdizionali.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Esposito), SS.UU, sentenza n. 37550 del 30 novembre 2021
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 37550 del 30 Novembre 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 70 del 31 Marzo 2021
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