La mancanza di un meccanismo di sospensione automatica dell’esecutività della decisione del Consiglio Nazionale Forense applicativa di una sanzione disciplinare, non da luogo a dubbi di incostituzionalità in riferimento agli articoli 3, 24 e 27 Cost., posto che la detta esecutività non è assoluta e inderogabile, essendo prevista dall’art. 56 quarto comma R.D.L. 27 novembre 1933 , n. 1578, convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934 n. 36, la possibilità di sospensione della stessa da parte delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, su istanza del ricorrente.
Cassazione Civile, sentenza del 10 febbraio 1998, n. 1342, sez. U- Pres. Corda M- Rel. Ravagnani E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)
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