A seguito di ricorso per cassazione avverso pronuncia del consiglio nazionale forense in materia disciplinare, la sospensione della esecuzione della statuizione impugnata può essere disposta dalle sezioni unite della suprema corte non in sede di decisione del ricorso medesimo, ma soltanto in via preventiva ed in camera di consiglio, su istanza del ricorrente, ai sensi dell’articolo unico della legge 15 novembre 1973 n 738, modificativo del quarto comma dell’art 56 del rdl 27 novembre 1933 n 1578.
Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1981, n. 2176, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CALECA G- P.M. SAJA F (CONF)
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