Nell’applicazione delle sanzioni disciplinari a carico degli avvocati la sospensione del procedimento non è imposta dalla legge, nè esiste una disposizione che stabilisca un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico giuridico fra il procedimento disciplinare e il procedimento giurisdizionale, che dia prevalenza all’accertamento compiuto nella seconda sede. Siffatta prevalenza, infatti, non si può ricavare nè dall’art. 44, primo comma, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che si riferisce ai procedimenti penali, nè dall’art. 295 cod. proc. civ., il quale si riferisce alla pregiudizialità cosiddetta necessaria.
Cassazione Civile, sentenza del 08 ottobre 2004, n. 20024, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Di Nanni LF- P.M. Pivetti M (Conf.)
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