L’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza comporta la sospensione cautelare di cui all’art. 43 R.d.l. 1578/1933, a nulla rilevando il mancato aggiornamento formale dei rinvii contenuti in tale norma alle modifiche successivamente intervenute nei codici penali e di procedura penale, dovendo piuttosto aversi riguardo all’aspetto sostanziale di detta disciplina cautelare (Nel caso di specie, l’avvocato veniva cautelarmente sospeso dall’albo per essere stato sottoposto alla custodia in carcere ex art. 274 cpp. L’avvocato impugnava quindi la delibera del COA, adducendo che la sospensione sarebbe stata applicata per una ipotesi normativa non prevista, in quanto non espressamente richiamata dall’art. 43 cit. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF rigettava il ricorso, con sentenza qui confermata in Cassazione).
Corte di Cassazione (pres. Luccioli, rel. Travaglino), SS.UU, sentenza n. 1003 del 20 gennaio 2014
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Mariani Marini), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 192.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 1003 del 20 Gennaio 2014 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 192 del 27 Dicembre 2012
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