Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Nel primo caso, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta. Tale principio si applica, peraltro, anche nel caso in cui il procedimento penale venga definito per estinzione del reato.
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Stefano), SS.UU, ordinanza n. 21693 del 27 ottobre 2016
NOTA:
In arg., cfr., per tutte, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 11367 del 31 maggio 2016.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 21693 del 27 Ottobre 2016 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 214 del 25 Luglio 2016
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