Per aversi violazione del principio di correlazione tra fatti contestati e quelli assunti a base della decisione, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, del fatto concreto, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’addebito da cui scaturisca una reale violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa. Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente formale tra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’incolpato, attraverso l’iter del processo, abbia avuto conoscenza dell’accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 237 del 18 maggio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 237 del 18 Maggio 2026 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 08 Aprile 2024 (avvertimento)