In tema di iscrizione all’albo degli avvocati, una volta che il Consiglio nazionale forense, adito in sede di impugnazione dall’aspirante, abbia annullato la deliberazione del Consiglio locale dell’Ordine recante il rigetto della domanda di iscrizione all’albo professionale (nella specie, per incompatibilità), la manifestazione di volontà, proveniente dall’interessato, di rinunciare alla domanda di iscrizione a suo tempo presentata determina la sopravvenuta mancanza di interesse del Consiglio territoriale dell’Ordine ad una decisione sul ricorso per cassazione, dallo stesso successivamente proposto, avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, e quindi la cessazione della materia del contendere, non essendo configurabile nè un interesse del Consiglio dell’Ordine (il quale, in questa materia, rappresenta il gruppo dei professionisti già iscritti o degli aspiranti a diventarlo, e non altri soggetti) al mantenimento del provvedimento impugnato (posto che tra le funzioni di controllo che esso può esercitare non sono comprese quelle riguardanti il mantenimento di un provvedimento di denegata iscrizione al di là della volontà dell’interessato), nè un interesse di tutela dell’onorabilità del Consiglio stesso (dovendo escludersi che essa sia stata lesa dalla decisione del CNF, che costituisce la doverosa espressione del potere di pronunciarsi sull’impugnazione).
Cassazione Civile, sentenza del 22 luglio 2004, n. 13701, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Di Nanni LF- P.M. Maccarone V (Conf.)
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