Il procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialità penale deve essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi (art. 297 cpc), decorrente dal momento in cui il COA abbia avuto conoscenza della definitiva conclusione del processo pregiudiziale. E’ onere dell’incolpato, che eccepisca la decadenza per tardiva riassunzione, provare tale dies a quo.
Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Rordorf), SS.UU., sentenza n. 8572 del 28 aprile 2015
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 8572 del 28 Aprile 2015 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 13 del 21 Febbraio 2014
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