Nei procedimenti dinanzi al consiglio nazionale forense, regolati dalle disposizioni del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 (e successive modificazioni), la riassunzione del giudizio in sede di rinvio, dopo pronuncia di cassazione resa dalle sezioni unite della suprema corte, è affidata all’iniziativa del medesimo consiglio e non richiede un atto riassuntivo di parte.
Cassazione Civile, sentenza del 15-11-1983, n. 6781, sez. U- Pres. GAMBOGI A- Rel. ZAPPULLI A- P.M. SGROI V (CONF)
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