Al fine di adempiere l’obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato (art. 33 cdf) non è sufficiente lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine “restituire”, di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione se, di fatto, ne sia impedita la materiale apprensione.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 27072 del 9 ottobre 2025
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 394/2024, CNF n. 171/2021, CNF n. 103/2021.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 27072 del 09 Ottobre 2025 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 50 del 09 Ottobre 2025
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