La “restituzione” dei documenti al cliente implica un comportamento attivo

Al fine di adempiere l’obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato (art. 33 cdf) non è sufficiente lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine “restituire”, di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione se, di fatto, ne sia impedita la materiale apprensione.

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 27072 del 9 ottobre 2025

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 394/2024, CNF n. 171/2021, CNF n. 103/2021.

Giurisprudenza Cassazione

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