Non ha senso provare a posteriori l’esistenza di un impedimento a comparire ad una udienza già tenuta (se non provando altresì l’impossibilità di comunicare in tempo utile il suddetto impedimento) sia perché è onere della parte impedita evitare che sia posta in essere un’attività che si ritiene di aver diritto a far ripetere proprio a causa del proprio impedimento sia perché la documentazione di impedimento a comparire ad una seduta (in assenza di prova rigorosa della impossibilità di produrla in tempo utile) non può essere presa in considerazione dopo che è trascorso del tempo dalla seduta alla quale essa si riferisce, non fosse altro perché presentandola (senza alcuna valida giustificazione, che, sola, potrebbe sostenere una “rimessione in termini”) dopo che la seduta è stata tenuta ci si sottrarrebbe ad un controllo efficace (in quanto svolto nell’immediatezza) in ordine alla veridicità della attestazione in essa contenuta.
Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 3670 del 9 febbraio 2015
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 3670 del 09 Febbraio 2015 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 40 del 20 Marzo 2014
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