Ai sensi dell’art. 2231 cod. civ. l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge, dando luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente rilevabile anche d’ufficio-, priva il contratto di qualsiasi effetto. Pertanto,nel caso di esercizio della professione forense in difetto dell’iscrizione all’albo professionale al momento in cui il contratto d’opera è stato stipulato e sono state poste in essere le relative attività (nella specie, il legale era assegnato a un tribunale compreso in un distretto di Corte di appello diverso da quello in cui aveva svolto la attività),il professionista non ha diritto al compenso; né, d’altra parte,sulla validità del rapporto professionale intercorso-vigente l’art. 5 r.d n. 1578 del 1993, prima dell’abrogazione di cui all’art. 6 della legge n. 27 del 1997- spiega influenza l’efficacia retroattiva attribuita dalla legge 479 del 1999 alla sanatoria disposta con effetti esclusivamente processuali dalla citata legge n. 27 del 1997 che, nel disporre la soppressione dell’albo dei procuratori, ha stabilito la decorrenza dell’iscrizione all’albo degli avvocati (art.2) senza alcun riconoscimento dell’attività professionale extra-districtum svolta in violazione della legge professionale. (Rigetta, App. Milano, 13 Luglio 2001)
Cassazione Civile, sez. II, 06 giugno 2006, n. 13214- Pres. MENSITIERI Alfredo- Est. DE JULIO Rosario- P.M. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio
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