Ai sensi dell’art. 56 co. 1 L. n. 247/2012, la prescrizione non estingue la violazione deontologica, ma solo l’azione disciplinare.
Corte di Cassazione (pres. Cirillo, rel. Mancino), SS.UU., ordinanza n. 4850 del 25 febbraio 2025
NOTA
Esattamente in termini, Cass. SSUU 26999/2024, Cass. SSUU n. 14957/2023, CNF n. 239/2017.
Conseguentemente, si è ritenuto che l’intervenuta prescrizione relativa ad un illecito deontologico impedisca sì che questo assurga a vero e proprio precedente disciplinare, ma non escluda comunque la valutazione complessiva di quel comportamento ex art. 21 cdf ai fini della quantificazione della sanzione relativa ad un ulteriore e diverso illecito imputabile al medesimo incolpato (CNF n. 191/2020, Cass. n. 29878/2018, CNF n. 74/2017).
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 4850 del 25 Febbraio 2025 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 215 del 27 Maggio 2024
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