La prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità. Ne consegue che l’eventuale omessa pronuncia da parte del C.N.F. sull’eccezione di prescrizione sollevata dall’ incolpato non determina, di per sé, l’invalidazione della sentenza impugnata, trattandosi, per l’appunto, di eccezione rilevabile anche in sede di legittimità e, comunque, di omissione alla quale può e deve rimediarsi in quest’ultima sede processuale.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 27072 del 9 ottobre 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 27072 del 09 Ottobre 2025 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 50 del 09 Ottobre 2025
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