La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 17496 del 19 Giugno 2023 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 258 del 20 Dicembre 2022
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