Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdf) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 6439 del 11 marzo 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 6439 del 11 Marzo 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 263 del 20 Giugno 2024
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