Ancorché alla sentenza penale (irrevocabile) che dichiari di non doversi procedere per intervenuta prescrizione non possa essere riconosciuta, in sede disciplinare, l’efficacia di cui all’art. 653 c.p.p. quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, il giudice della deontologia può comunque tener conto delle prove acquisite in sede penale (nella specie, dichiarazioni testimoniali e dello stesso imputato), nonché delle motivazioni della sentenza penale stessa, specie allorché confermi la condanna risarcitoria disposta dal giudice di prime cure sul presupposto di una responsabilità penale dell’imputato (Nel caso di specie, l’incolpato era stato condannato in primo dal giudice penale mentre il giudice del gravame confermava le condanne risarcitorie disposte dal giudice di prime cure e, in un paio di passaggi motivazionali, affermava: «Tuttavia, nonostante debba ritenersi ampiamente dimostrata la responsabilità dello [RICORRENTE] per il delitto in contestazione, la sentenza dev’essere riformata, essendo il predetto estinto per intervenuta prescrizione …»; «la ritenuta responsabilità del prevenuto, comporta la conferma della statuizioni civili»).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 133 del 5 luglio 2023
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 219 del 30 Novembre 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 05 Luglio 2023 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 15 del 11 Ottobre 2022 (radiazione)
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