In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell’art. 653 cod. proc. pen. disposta dall’art. l della legge 27 marzo 2001, n. 97, qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.. Tale sospensione si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce detto procedimento penale, senza che la ripresa di quello disciplinare innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sia soggetta a termine di decadenza.
Corte di Cassazione (pres. Santacroce, rel. Di Blasi), SS.UU, sentenza n. 11309 del 22 maggio 2014
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cass. SS.UU. n.16169/2011, n. 5991/2012.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 11309 del 22 Maggio 2014 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 163 del 30 Settembre 2013
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