Il professionista può scontare due periodi di sospensione cautelare, anche complessivamente superiori al limite massimo di un anno previsto dall’art. 60 co. 2 L. n. 247/2012, in conseguenza di una misura cautelare interdittiva adottata in sede penale e di una sospensione cautelare emessa dall’organo di disciplina forense, non sussistendo in tal caso violazione del bis in idem giacché hanno natura, presupposti e finalità del tutto differenti, in conformità ai principi della convenzione CEDU (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Napoli, rel. Galletti- sentenza n. 336 del 21 settembre 2024).
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 11464 del 1° maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 11464 del 01 Maggio 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 336 del 01 Maggio 2025
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