Con l’entrata in vigore della L. n. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile” (secondo una valutazione spettante al giudice del merito disciplinare ed insindacabile in sede di legittimità), poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4840 del 25 febbraio 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 4840 del 25 Febbraio 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 196 del 13 Maggio 2024
0 Comment